I nostri Clienti possono ricevere in tempi brevi un dettagliato riscontro sul proprio caso di malasanità, venendo a conoscenza in modo chiaro delle modalità necessarie per denunciarlo, delle tempistiche verosimili per ricevere i primi riscontri e una prima quantificazione indicativa dei danni, basato su criteri adottati in casi analoghi già risarciti.
Trattativa Stragiudiziale
Superata positivamente la prima fase in cui viene accertata, eventualmente anche con l’ausilio di esperti medici legali, la fondatezza del caso, si intraprende il percorso risarcitorio costituito da lettere di messa in mora che, se riscontrata, segna l'avvio della procedura.
Mediazione Civile
Qualora alla trattativa non segua un accordo risarcitorio, segue il tentativo di conciliazione tramite la c.d. mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010. La mediazione è un passaggio OBBLIGATO, ma che ha il pregio di costituire una ulteriore occasione per giungere a una soluzione rapida del caso e a un risarcimento dei danni. In mancanza di accordo transattivo, occorre intraprendere causa giudiziale.
Accertamento tecnico preventivo
Ai sensi della nuova disposizione dell’art. 8 della Legge numero24 dell’8 marzo 2017 (c.d. “LEGGE GELLI”), per instaurare un giudizio risarcitorio in tema di responsabilità medica, è necessario depositare un ricorso ex art. 696-bis c.p.c. al fine di ottenere una Consulenza Tecnica preventiva finalizzata alla composizione della lite.
Alternativo al procedimento di mediazione ex art. 5, comma1-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, di cui sopra.
Con il ricorso ex art. 696-bis cpc, il Consulente Tecnico d’ufficio, nominato dal Giudice, riceve l’incarico di accertare le cause che hanno determinato il danno e accerta quindi se sussiste o meno una responsabilità medica quantificando anche il relativo danno alla salute subito dal paziente vittima di un errore di malasanità.
L’accertamento tecnico preventivo, può consentire la soluzione della vicenda di malasanità in tempi molto brevi (solitamente dai 3 ai 6 mesi) rispetto ai lunghi tempi di una ordinaria procedura giudiziale. Legittimati a richiedere il risarcimento del danno derivante dal decesso di un paziente sono anche gli stessi parenti del paziente deceduto a causa di un errore compiuto dai medici.
Lo studio ha maturato un’importante esperienza anche sul versante della tutela dei medici coinvolti in procedimenti giudiziari, civili, penali, e disciplinari.
Come noto, il medico può essere bersaglio di azioni giudiziarie assolutamente infondate e talvolta con finalità speculative. Tutto ciò lede la dignità e pregiudica gravemente la serenità di chi ha scelto l'esercizio della professione medica e ha posto la sua vita a servizio dell’uomo.
Unitamente a professionisti specializzati (come consulenti medici, psicologi del lavoro, agenti assicurativi), il nostro Studio fornisce un’assistenza efficace e concreta che va dallo studio della richiesta di risarcimento o dell’informazione di garanzia fino alla chiusura del procedimento giudiziario, sia civile che penale, ovvero anche disciplinare e assicurativo.