Indietro

ASSEGNO POST‑UNIONE CIVILE

29 May

L’ordinanza della Cassazione n. 25495/2025 interviene nuovamente sul tema dell’assegno a seguito dello scioglimento dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, consolidando l’estensione alle unioni civili del modello “assistenziale–perequativo‑compensativo” già elaborato per l’assegno divorzile in ambito matrimoniale.  

La funzione assistenziale dell’assegno si fonda sulla inadeguatezza dei mezzi del richiedente e sulla impossibilità di procurarseli, nonostante un diligente sforzo, secondo il principio di autoresponsabilità.

La Corte, però, precisa che la mera disparità economica tra gli ex partner non è sufficiente a fondare l’assegno, ma occorre verificare se il richiedente, pur meno abbiente, disponga di risorse (attuali e potenziali) comunque idonee a garantirgli una vita autonoma e dignitosa.

La funzione perequativo‑compensativa opera, invece, quando: a) lo squilibrio economico tra le parti è il risultato delle scelte di conduzione della vita comune; b) una delle parti ha sacrificato realistiche aspettative professionali e reddituali assumendo un ruolo trainante endofamiliare (cura della famiglia, supporto alla carriera dell’altro, gestione domestica, ecc.); c) tale sacrificio ha comportato un apprezzabile contributo al ménage domestico e alla formazione del patrimonio comune o dell’altro partner.

In questa prospettiva, infatti, l’assegno non mira a riprodurre il tenore di vita goduto in costanza di unione, ma a compensare i sacrifici effettuati in funzione solidaristica.

Quando la funzione compensativa ricorre, essa assorbe quella assistenziale e quindi l’assegno viene parametrato al contributo fornito alla vita familiare e alla formazione del patrimonio, non alle sole esigenze minime di sussistenza.

La Cassazione, altresì, riconosce che la perdita di chance è una voce di danno patrimoniale autonoma, consistente nella perdita di una concreta e seria possibilità di conseguire un risultato favorevole, senza necessità di provare la certezza dell’esito.  

Tuttavia, ai fini dell’assegno post‑unione civile, la perdita di chance non è, di per sé sola, sufficiente a giustificare l’assegno e deve essere inquadrata nel più ampio contesto delle funzioni assistenziale e compensativa, verificando se il sacrificio sia stato compiuto per ragioni solidaristiche connesse alla vita di coppia e se abbia inciso in modo causale sullo squilibrio economico tra le parti.

Infine, la decisione si colloca nel solco tracciato dalle Sezioni Unite (sent. n. 35969/2023), in un precedente passaggio dello stesso giudizio, che aveva affermato il principio secondo cui, ai fini dell’assegno dopo lo scioglimento dell’unione civile, la “durata del rapporto” comprende anche il periodo di convivenza di fatto precedente alla sua formalizzazione, anche se anteriore all’entrata in vigore della l. n. 76/2016.

Infatti, la Corte ha ritenuto che escludere tale periodo determinerebbe una discriminazione in danno delle coppie omosessuali, che non potevano formalizzare il proprio legame prima del 2016, in violazione dell’art. 8 CEDU.

Con detta ordinanza la Cassazione consolida la nuova regola applicabile in materia di assegno post‑unione civile, perfettamente allineata con l’attuale disciplina dell’assegno divorzile, e sancisce definitivamente il superamento del vecchio criterio del “tenore di vita matrimoniale” anche per le unioni civili.

Fonte immagine:

https://www.magnific.com/it/foto-gratuito/mani-dell-angolo-alto-che-toccano-le-fedi-nuziali_8145564.htm#fromView=search&page=1&position=10&uuid=ba1c5a5b-e47f-4c06-a6ef-d7062ff22bfa&query=separazione

icona posta