
La Corte di Cassazione (ordinanza n.1772 del 26.01.2026) ribadisce la distinzione delle spese straordinarie in due macrocategorie, la prima di cui fanno parte quegli esborsi per i figli, costanti e che si ripetono in maniera prevedibile, per i quali non è previsto l’accordo preventivo dei genitori separati o divorziati; la seconda in cui sono presenti quelle spese rilevanti nell’ammontare e imprevedibili, per la cui richiesta è necessario il preventivo accordo dei genitori.
La Suprema Corte ha affermato che i costi per la baby sitter rientrano fra le spese straordinarie che non necessitavano di una preventiva autorizzazione del genitore non collocatario, in quanto onere rientrante nell’organizzazione familiare, prescindendo dalla separazione e non rientrando, quindi, nell’alveo degli esborsi imprevedibili e da concordare.
Esclude che tale importo possa rientrare nel mantenimento ordinario, in quanto, se così fosse penalizzerebbe il minore non garantendo proporzionalità ed adeguatezza del mantenimento del figlio stesso come sancito dall’art. 316 bis c.c.