
La Cassazione (ord. 26320/2025), di recente, ha analizzato il caso riguardante una signora invalida al 100%, affetta da demenza senile con gravi turbe di comportamento e parkinsonismo, ricoverata dalla figlia in una RSA da oltre un anno e mezzo, verso il pagamento di una retta mensile, che scompare e, il giorno successivo, viene trovata morta per assideramento a poca distanza dalla RSA.
La figlia chiama in giudizio la Struttura presso cui era ricoverata la madre per omissione di vigilanza e custodia e al fine di richiedere il risarcimento del danno biologico e per perdita del rapporto parentale, oltre al danno patrimoniale per le spese funerarie e per la perdita del contributo materiale familiare.
Il Tribunale e, successivamente, la Corte di Appello condannano la RSA per essere venuta meno agli obblighi di cura e salvaguardia nei confronti di una persona anziana e malata di Alzheimer, la cui condotta – che aveva portato alla scomparsa e poi alla morte - era prevedibile, riconoscendo alla figlia il risarcimento dei danni patiti.
La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di secondo grado adducendo che si tratta di responsabilità della struttura per fatto proprio, derivante dal perfezionamento del contratto atipico di spedalità, che doveva ritenersi includere gli obblighi di vigilanza.
Altresì, i Giudici non hanno ritenuto ostativi le inefficaci previsioni regolamentari interne né la dichiarazione della figlia all’ingresso della madre nella casa di riposo, indicata come paziente autosufficiente e non pericolosa per gli altri, posta la necessaria conoscenza da ritenere emersa in fatto e consolidatasi nel corso della non breve permanenza, dell’assistita nella RSA, senza che fossero intervenute richieste di modifica del rapporto contrattuale da parte dei gestori del gerocomio.
Infine, la Corte ha ravvisato, in iure, la responsabilità della persona dipendente a mezzo della quale l'ente agisce ai sensi dell'art. 1228 c.c. (responsabilità per fatto degli ausiliari).
In conclusione, per la Cassazione il malato di Alzheimer, ricoverato in RSA, affetto da demenza senile, con gravi turbe di comportamento e parkinsonismo, deve essere salvaguardato tenendo conto delle caratteristiche di tali malattie, a nulla valendo eventuali clausole che cercano di limitare la responsabilità della struttura.
Pertanto, la Struttura deve rispondere nel caso in cui venga meno agli obblighi di cura e salvaguardia, che includono gli obblighi di vigilanza.
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