
Chi ha un rapporto sessuale con una persona troppo ubriaca per esprimere una volontà consapevole commette il reato di violenza sessuale anche se non sussistono minacce e l’utilizzo di forza fisica. È sufficiente che chi commette il fatto sfrutti lo stato di vulnerabilità perché si configuri il reato (Cass. pen. 31847/2025).
Essendo l'autodeterminazione sessuale un diritto fondamentale che deve essere sempre protetto, senza alcuna eccezione, qualsiasi atto sessuale compiuto con una persona che si trovi in tali condizioni da non poter formare una volontà libera e cosciente è una violazione grave.
Nel caso analizzato dalla Suprema Corte (sent. 31847/2025) i giudici hanno evidenziato come i comportamenti tenuti dall’uomo (nel caso concreto: il trascinare a braccia la ragazza) fossero la prova non solo della totale incapacità di intendere e volere della ragazza in quel momento, ma anche della piena consapevolezza dell'uomo riguardo a quella condizione.
Gli Ermellini hanno determinato che l’uomo sapesse perfettamente che lei non era in grado di decidere, eppure abbi scelto deliberatamente di approfittare di quella situazione di debolezza per i propri scopi.
In base all’applicazione dell’art. 609 bis comma 2 n. 1 cod. pen., secondo la Corte il reato si configura anche quando si approfitta di una situazione di vulnerabilità preesistente, ossia di una condizione che non è stata necessariamente creata dall'aggressore, ma che semplicemente esiste e viene strumentalizzata.
Infatti, secondo i giudici, non ha alcuna rilevanza stabilire come la persona sia finita in quello stato di inferiorità.
Ciò che il giudice deve analizzare, nei casi concreti, è l'esistenza oggettiva di quella condizione di debolezza e la condotta di chi, invece di rispettarla e astenersi, decide consapevolmente di sfruttarla per soddisfare i propri desideri sessuali.
Quindi, un "SI’" pronunciato da una persona che non si trova nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali non ha alcun valore. Quel consenso apparente, estorto o ottenuto approfittando di uno stato di incapacità, equivale in realtà a un "NO" e determina, automaticamente, la configurazione del reato di violenza sessuale.
In conclusione, chi vede una persona in difficoltà e sceglie di trarne vantaggio sessuale commette un reato grave, indipendentemente da ogni altra considerazione.
Fonte:
Corte di Cassazione, III sez. penale, sentenza n. 31847 del 24.9.2025
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