La Cassazione sez. penale, con la sentenza n. 1033 del 10 gennaio 2025, ha rafforzato ulteriormente la tutela degli animali condannando un allevatore che vendeva cuccioli prima della conclusione del ciclo vaccinale e con documenti falsi.
L’allevatore, infatti, ha l’obbligo, prima di vendere i cuccioli, di completare il ciclo vaccinale.
Nel caso in cui vendesse un cucciolo prima, ovvero con un libretto sanitario che attesti falsamente l’avvenuta vaccinazione, l’allevatore rischia una condanna penale.
Altresì, nel caso in cui il cucciolo si ammalasse ovvero morisse a causa di una malattia che avrebbe potuto essere evitata con la vaccinazione, l’acquirente del cucciolo ha non solo il diritto di chiedere i danni per le spese mediche e la sofferenza patita per la perdita del proprio animale, ma può anche sporgere una denuncia nei confronti del venditore in malafede.
La Suprema Corte, con la sentenza in questione, ha chiarito che: a) non è necessario che l’animale subisca un danno fisico grave: anche i meri patimenti e le sofferenze sono sufficienti a configurare il reato; b) gli animali non godono più di una tutela indiretta: l’ordinamento li protegge e la Cassazione ha più volte riconosciuto che i cani e gli altri animali sono esseri senzienti, cioè avvertono la sofferenza non solo fisica, e, pertanto, meritano una difesa diretta da parte del nostro sistema giudiziario, a maggior ragione in quanto indifesi.
Pertanto, chi desidera acquistare un cucciolo si deve assicurare che abbia completato il ciclo vaccinale e che il libretto sanitario sia autentico.
Nel caso in cui si sospetti che un allevatore stia vendendo cuccioli non vaccinati è possibile rivolgersi alle autorità competenti (Polizia Locale, Carabinieri Forestali) o alle associazioni animaliste.
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