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ESENZIONE IMU PRIMA CASA

13 Feb

La legge dispone l’esenzione IMU per l’abitazione principale intendendo tale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto di diritto urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimora abitualmente e risiedono anagraficamente.

Tale disposizione ha portato la Cassazione, per anni, a determinare che l’agevolazione spettasse per un solo immobile per nucleo familiare, non solo nel caso di immobili siti nel medesimo comune, ma anche in caso di immobili situati in comuni diversi; ciò a meno che non fosse fornita la prova della rottura dell’unità familiare.

Pertanto, i coniugi che erano proprietari di 2 immobili, anche se siti in comuni diversi, potevano usufruire dell’agevolazione solo per uno di essi.

La Corte costituzionale, tuttavia, con la sentenza n. 209/2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, quarto periodo DL 201/2011 e dell’art. 1, comma 741, lettera b), primo periodo, L. 160/2019, nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente».

Sulla linea della declaratoria di incostituzionalità la Corte di Cassazione – sent. 4292/2025 - ha affermato il principio secondo cui, per godere dell’esenzione IMU, non è necessario che nell’abitazione (prima casa) abbia la dimora e la residenza anagrafica l’intero nucleo familiare del possessore, essendo, per contro, sufficiente che in tale situazione fattuale si trovi il solo proprietario.

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