
Il Codice della Strada (all’art. 126 bis), in caso di violazione che comporti la decurtazione dei punti della patente e che non sia contestata immediatamente (es. autovelox), obbliga il proprietario del veicolo a comunicare i dati del conducente entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento.
Nel caso in cui venga omessa la comunicazione si è soggetti a un’ulteriore sanzione da € 291,00 a € 1.166,00.
La Cassazione, con l’ordinanza 32988/2025, ha ritenuto che la violazione per la mancata comunicazione dei dati del conducente al momento della commessa violazione si configura solo quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti.
Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei predetti procedimenti, l’amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l’obbligato, dalla cui notifica decorrono i 60 giorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione; mentre, in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione.
Pertanto, anche in applicazione di quanto disposto dal Ministero dell’Interno, non può configurarsi un’omissione di collaborazione da parte del cittadino di mancata comunicazione dei dati del conducente che ha commesso l’infrazione qualora questi comunichi all’organo di Polizia (via PEC o via raccomandata a.r.) di aver proposto ricorso in quanto tale comunicazione costituisce un giustificato e documentato motivo di omissione dell’indicazione delle generalità del conducente.
Quindi, se il proprietario del veicolo decide di impugnare il verbale e informa l’ente accertatore tramite PEC ovvero raccomandata a.r., l’obbligo di fornire le generalità di chi si trovava alla guida rimane sospeso.
La comunicazione dei dati diventerà esigibile solo quando il procedimento di opposizione si concluderà con una decisione definitiva.