Innanzitutto, la prescrizione è la perdita di un diritto da parte del suo titolare per effetto del passare del tempo.
Infatti, quando il titolare non esercita per il tempo determinato dalla legge un diritto, questo si estingue per prescrizione, cioè si cancella definitivamente il debito.
Perché questo si compia è necessario che per tutto l'arco di tempo previsto dalla legge del termine prescrizionale, il debitore non riceva alcun sollecito di pagamento o messa in mora, attraverso una raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica certificata PEC, nel qual caso il termine si interrompe e inizia di nuovo a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della messa in mora.
La legge di bilancio 2018 ha portato a 2 anni il periodo entro il quale si prescrivono i consumi di energia elettrica gas e acqua a condizione che l'utente sia un consumatore o una micro impresa (meno di 10 dipendenti o bilancio inferiore a 2 milioni di euro ).
Per le altre utenze resta invariata la prescrizione quinquennale.
Dunque per le bollette della luce emesse dal 1 marzo 2018 in poi la prescrizione è di 2 anni .
Tutte le bollette del gas emesse dal 2 gennaio 2019 si prescrivono in 2 anni.
Tutte le bollette dell'acqua emesse dal 2 gennaio 2020 in poi si prescrivono in 2 anni.
Da tenere presente che il termine prescrizionale decorre dalla data di scadenza del pagamento delle fatture.
Le bollette del telefono, fibra ottica e ADSL, non hanno invece ricevuto alcuna modifica, pertanto la loro prescrizione è a tutt'oggi di 5 anni.
Innanzitutto l'utente ha il diritto di sospendere il pagamento degli importi prescritti.
Se la società fornitrice, nonostante apposito reclamo, dovesse notificare un decreto ingiuntivo è possibile effettuare opposizione entro 40 giorni dalla notifica contestando la prescrizione del diritto di credito.
L'utente ha anche la possibilità di presentare ricorso tramite lo Sportello per il Consumatore di Energia (nel caso di acqua luce e gas). Per le bollette telefoniche, soggette alla prescrizione di 5 anni come detto, di cui la compagnia telefonica richiede il pagamento, una volta verificato che il tempo è effettivamente decorso dal-la scadenza della bolletta, occorre inviare una comunicazione (raccomandata AR o PEC ) alla compagnia te-lefonica contestando la richiesta con indicazione di date e riferimenti di legge. In caso di insistenza da parte della compagnia telefonica, prima di rivolgersi a un giudice, è necessario avviare una procedura di conciliazione davanti al Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.) competente per territorio.
Da sottolineare, infine, che la presenza in una recente bolletta della dicitura: "i precedenti pagamenti sono regolari", per la Corte di Cassazione (Sent. n. 30435 del 23 novembre 2018) rappresenta una dichiarazione “liberatoria,” tale da costituire motivo per contestare eventuali richieste di pagamento riferite a bollette precedenti.
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