
La Cassazione, con l’ordinanza n. 4980 del 5 marzo 2026, interviene in materia di affidamento di minori, con particolare riguardo all’utilizzabilità, nel giudizio civile, di registrazioni audio/video effettuate in ambito domestico e poi trascritte in una “perizia di parte” (non giurata) prodotta dal genitore che invoca un regime più restrittivo nei confronti dell’altro.
Al centro della decisione vi sono due profili strettamente intrecciati:
A) il regime probatorio delle registrazioni di conversazioni (telefoniche o tra presenti) ex art. 2712 c.c. e le modalità del loro disconoscimento;
B) il rapporto tra tali prove “tecniche” e le scelte in tema di affidamento e collocamento dei minori, alla luce del principio di bigenitorialità e della necessità di decisioni fondate su un pericolo effettivamente provato.
Dalla decisione emerge con chiarezza una regola di diritto destinata ad avere forte impatto pratico nei procedimenti familiari:
Le registrazioni di conversazioni (telefoniche o tra presenti), qualificate come riproduzioni meccaniche ex art. 2712 c.c., possono costituire fonte di prova solo se la parte contro cui sono prodotte non ne contesta, in modo chiaro, circostanziato ed esplicito, la genuinità e la corrispondenza alla realtà dei fatti. In caso di tempestivo disconoscimento, tali registrazioni – e le relative trascrizioni in perizie di parte – non possono, da sole, fondare provvedimenti di revoca dell’affidamento condiviso o di affidamento esclusivo del minore, occorrendo ulteriori supporti probatori.
Questo principio consolida e specifica, nel contesto dei procedimenti di diritto di famiglia, la giurisprudenza ormai consolidata sull’art. 2712 c.c. e sul disconoscimento delle riproduzioni meccaniche. Inoltre, chiarisce che, in materia di affidamento di minori, il ricorso a registrazioni domestiche e perizie di parte non può sostituire un accertamento istruttorio effettivo, specie quando tali mezzi sono contestati.
Quindi, le registrazioni contestate, specie se veicolate da perizie di parte non giurate, richiedono un vaglio istruttorio rafforzato e non possono, da sole, giustificare la revoca dell’affidamento condiviso o l’affidamento esclusivo, in assenza di un pericolo compiutamente provato con un quadro probatorio plurimo e coerente.
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