Il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB*) ha adottato le “Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video” allo scopo di fornire indicazioni sull’applicazione del Regolamento in relazione al trattamento di dati personali attraverso dispositivi video, inclusa la videosorveglianza.
La riforma del condominio ha inserito l’art. 1122 ter c.c. che permette l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse senza necessità di autorizzazione del Garante della Privacy.
L’installazione deve essere approvata dall’assemblea con le maggioranze di cui all’art. 1136 comma2 c.c. (ossia la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà dell’edificio). La videocamera non può riprendere aree di proprietà privata. Altresì, in condominio è necessario affiggere cartelli che informano le persone della presenza di telecamere di video sorveglianza nelle aree comuni.
L’informativa può essere fornita utilizzando un modello semplificato, che deve contenere, tra le altre informazioni, le indicazioni sul titolare del trattamento e sulla finalità perseguita. L’informativa va collocata prima di entrare nella zona sorvegliata. L’informativa deve rinviare a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all´art. 13 del Regolamento, indicando come e dove trovarlo (ad es. sul sito Internet del titolare del trattamento o affisso in bacheche o locali dello stesso).
Non è necessario rivelare la precisa ubicazione della telecamera, purché non vi siano dubbi su quali zone sono soggette a sorveglianza e sia chiarito in modo inequivocabile il contesto della sorveglianza. L’interessato deve poter capire quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario.
Il sistema di videosorveglianza può essere anche installato da un privato senza l’autorizzazione del condominio per monitorare la propria proprietà privata
Al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l’angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (es. cortili, pianerottoli, scale, parti comuni delle autorimesse, ingressi del condomino, ecc.) ovvero a zone di pertinenza di soggetti terzi.
È vietato altresì riprendere aree pubbliche o di pubblico passaggio.
Avv. Sara Tardio
*https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_201903_video_devices_it.pdf